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Novità per il credito d’imposta “ricerca e sviluppo”

L’art. 3, co. 1, del D.L. 145/2013 riconosce a tutte le imprese – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato – che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e sino a quello pendente al 31.12.2020, un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.

L’art. 8, co. 1, del D.L. 87/2018 – che non ha subito alcuna modifica in sede di conversione in Legge –  ha integrato tale disciplina, stabilendo che non sono più considerati ammissibili, ai fini dell’ottenimento del beneficio, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui all’art. 3, co. 6, lett. d), del D.L. 145/2013, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo: si tratta, pertanto, delle competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotti a semiconduttori oppure ad una nuova varie vegetale, anche acquisite da fonti esterne. A tale fine, si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali: per le persone fisiche, si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’art. 5, co. 5, del D.P.R. 917/1986.

In deroga all’art. 3 della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente), le predette novità normative si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 14.7.2018 – e, quindi, dall’anno 2018 per i contribuenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare – anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 14.7.2018, resta comunque ferma l’esclu­sione dagli oneri ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

Rimane altresì confermata la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, in ogni caso – indipendentemente dalla circostanza che l’operazione di acquisto sia intercorsa con parti indipendenti o, fino al periodo d’imposta 2017, pure con altre imprese del gruppo – i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo qualora siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.