L’art. 12-bis del D.L. 87/2018, inserito in sede di conversione in Legge, ha esteso al 2018 – con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione entro il 31.12.2017 – l’applicazione dell’art. 12, co. 7-bis, del D.L. 145/2013, con le modalità previste dal D.M. 24.9.2014. Conseguentemente, anche nel corrente anno, le imprese e i lavoratori autonomi che vantano crediti commerciali e professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione possono compensarli con le somme dovute a seguito di cartelle di pagamento o atti esecutivi, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31.12.2017.
A differenza di quanto successo in passato, il pagamento avviene sulla base delle modalità attuative previste dal D.M. 24.9.2014, non essendo prevista l’emanazione di uno specifico decreto attuativo.
La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può, quindi, essere esercitata:
- a decorrere dal 12.8.2018 (data di entrata in vigore della Legge 96/2018);
- in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.12.2017;
- qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
- su richiesta del creditore, che deve presentare all’Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.