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Codice della Crisi: nuove misure premiali per imposte, interessi e sanzioni

L’art. 25-bis del D.Lgs. 14/2019, applicabile dal 15 luglio 2022, ha riproposto le norme agevolative di natura fiscale previste dall’art. 14 del D.L. 118/2021 (in vigore dal 15 novembre 2021), riguardanti la riduzione di interessi e sanzioni su debiti tributari, la rateazione delle somme non ancora iscritte a ruolo e l’applicazione di alcune disposizioni speciali in materia di reddito d’impresa.

Sotto il primo profilo, è previsto che:

  • dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni contemplate dall’art. 23, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 (contratto, convenzione di moratoria o accordo stragiudiziale) e dall’art. 23, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 14/2019 (accordi di ristrutturazione dei debiti), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale (art. 25-bis, co. 1, del D.Lgs. 14/2019). La norma sembra, quindi, incentivare la spontanea regolarizzazione e il pagamento dei debiti tributari maturati nel periodo di riferimento;
  • le sanzioni tributarie per le quali è riconosciuta l’applicazione ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’Ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se la scadenza per il versamento è fissata dopo la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto (art. 25-bis, co. 2, del D.Lgs. 14/2019);
  • le sanzioni e gli interessi sui debiti fiscali sorti prima del deposito della predetta domanda, e oggetto della composizione negoziata, sono ridotti alla metà (art. 25-bis, co. 3, del D.Lgs. 14/2019) nelle ipotesi indicate dall’art. 23, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 (piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, concordato preventivo e altre procedure concorsuali).

L’art. 25-bis, co. 6, del D.Lgs. 14/2019 precisa, tuttavia, che, qualora venga successivamente dichiarata aperta la liquidazione giudiziale o accertato lo stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le suddette riduzioni di cui ai co. 1 e 2.

Le altre disposizioni dell’art. 25-bis del D.Lgs. 14/2019 contengono, invece, alcune misure premiali fiscali circoscritte all’ipotesi in cui la composizione negoziata della crisi si concluda con il contratto con uno o più creditori e con l’accordo stragiudiziale sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, pubblicati nel Registro delle imprese:

  • l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’imprenditore sottoscritta anche dall’esperto, concede un piano di rateazione, sino ad un massimo di 72 rate mensili, delle somme versate, non ancora iscritte a ruolo, e dei relativi accessori, a titolo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973. La sottoscrizione dell’esperto costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.  L’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell’art. 40 CCI (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione) o nell’ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale o controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, o nell’eventualità del mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza;
  • si applicano gli artt. 88, co. 4-ter, e 101, co. 5, del D.P.R. 917/1986, in materia, rispettivamente, di detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e deducibilità delle perdite su crediti.

Non è, invece, prevista la possibilità di prospettare il pagamento parziale di tributi e contributi (c.d. transazione fiscale e previdenziale), che rimane, dunque, formulabile soltanto nell’ambito delle trattative per la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 del D.Lgs. 14/2019), o con la proposta di concordato preventivo (art. 88 del D.Lgs. 14/2019).