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Obblighi documentali del debitore in crisi, novità del Decreto “Correttivo”

L’art. 7, co. 2, del D.Lgs. 147/2020 ha sostituito l’art. 39 del D.Lgs. 14/2019 (CCI in vigore dall’1.9.2021), riguardante la documentazione da allegare alla domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi, che non è, invece, più prevista per gli accordi che danno esecuzione ai piani attestati di risanamento (art. 56 CCI). In particolare, è stato aggiunto il riferimento alle dichiarazioni IRAP e annuali IVA degli ultimi tre periodi d’imposta: è stato anche precisato che gli atti di straordinaria amministrazione, oggetto della relazione riepilogativa da allegare, sono individuati a norma dell’art. 94, co. 2, CCI. Analogamente, è stato, inoltre, chiarito che – nel  caso di domanda di concordato preventivo “in bianco” o di pre-accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 44 co. 1 lett. a) CCI), o di procedimento per la liquidazione giudiziale (art. 41 co. 4 CCI) – le dichiarazioni IRAP degli ultimi tre periodi d’imposta devono essere depositate soltanto dalle imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio.

L’art. 7, co. 3, del Decreto “Correttivo” ha modificato l’art. 41, co. 4, CCI, eliminando il riferimento ai documenti di cui all’art. 39 CCI, richiedendo che il debitore – nell’ambito del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale – depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre periodi d’imposta precedenti (ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto minore durata).