L’art. 3, co. 5, del D.Lgs. 147/2020 ha stabilito che uno dei componenti del collegio degli esperti dell’organismo di composizione della crisi d’impresa è designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente (art. 17, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 14/2019, in vigore dall’1.9.2021). Questa segnalazione, così come quella degli altri componenti del collegio degli esperti, deve pervenire all’OCRI entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, decorsi inutilmente i quali procede, in via sostitutiva, il referente. Quest’ultimo, sentito il debitore, provvede alla designazione anche quando risulta impossibile identificare l’associazione rappresentativa del settore di riferimento.
L’art. 4 del D.Lgs. 147/2020 ha, invece, modificato l’art. 19 del D.Lgs. 14/2019 (in vigore dall’1.9.2021), precisando che il collegio degli esperti dell’OCRI può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili, per il proficuo svolgimento del procedimento. È stato pure chiarito che nel caso di istanza liquidazione giudiziale presentata, da soggetti diversi dal debitore (creditori, pubblico ministero, ecc.), in pendenza di uno dei termini della composizione assistita della crisi (artt. 19 co. 1 e 21 co. 1 CCI), la domanda viene definita all’esito di tali scadenze: nel frattempo, il tribunale può, tuttavia, compiere le attività istruttorie ritenute necessarie.