Non è possibile sostenere di non aver pagato le imposte a causa di una mancanza di liquidità derivante da una crisi aziendale, in quanto non ricorre la fattispecie di «incolpevole illiquidità».
È questa la posizione della Cass. 20389/2020, secondo cui la forza maggiore, per integrare una causa di non punibilità, deve consistere in eventi anomali ed imprevedibili, esterni alla sfera volitiva del contribuente.
In caso di crisi del settore, la diligenza impone, se del caso, di attivare opportune misure eccezionali, come operazioni straordinarie oppure procedure concorsuali.
La forza maggiore, in materia fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di uno soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (Corte di Giustizia UE C- 314/06 e C-325/03).
Non ricorre l’esimente in caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità (Cass. 22153/2017 e 8175/2019), dovendosi invece evidenziare eventi imprevisti, imprevedibili ed irresistibili, non imputabili al contribuente nonostante tutte le cautele adottate ed adottabili, tra i quali eventi non rientra la crisi aziendale. (Cass. 7850/2018).
Non è sufficiente fare riferimento ad una «sfavorevole congiuntura economica del tutto esterna al soggetto ricorrente», con conseguente carenza di liquidità dovuta ai mancati apporti dei soci.
La società che, per via di una congiuntura economica sfavorevole, non abbia risorse per far fronte ai propri impegni e non venga sostenuta dai propri soci, deve – ove venga messa a rischio la continuità aziendale – modificare oppure interrompere la gestione caratteristica, ovvero compiere operazioni straordinarie, se non, persino, doverosamente ricorrere ad una procedura di crisi o insolvenza.
Ove emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo è tenuto ad adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento delle crisi attraverso un idoneo piano di risanamento.
Alla luce di quanto sopra riportato, deve, pertanto, essere considerato – oltre alla scarsa liquidità –“se e in che termini tale situazione di crisi avrebbe potuto costituire un evento imprevedibile ed inevitabile, non fronteggiabile dal contribuente con le normali misure, quali gli accantonamenti, ovvero le misure opportune (e doverose) per porre rimedio alla situazione di crisi” (Cass. 20389/2020).