La normativa vigente non prevede specifiche disposizioni in merito all’ordine di pagamento dei creditori, nell’ambito della liquidazione ordinaria: si dovrebbe, pertanto, ritenere applicabile – come sostenuto da una parte della giurisprudenza (Cass. 3321/1996) – il generale principio civilistico della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.), per effetto del quale il liquidatore, nel caso di incapienza dell’attivo rispetto all’ammontare dei debiti, è tenuto a rispettare le cause legittime di prelazione (ipoteca, pegno e privilegio). In senso conforme, si vedano anche alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito:
- Milano 14632/2010: “Se il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto alla massa dei debiti, gli amministratori devono agire in modo da non ledere la par condicio creditorum. Ne consegue che, qualora siano compiuti pagamenti preferenziali, si produce per effetto di questi un danno specifico nel patrimonio dei singoli creditori rimasti insoddisfatti”. In senso conforme, Trib. Milano 12.6.2015 e 7.10.2016;
- Genova 1125/2013: “Nel corso della liquidazione volontaria della società i creditori hanno diritto a che la liquidazione avvenga nel rispetto del principio della parità di trattamento, salve le cause legittime di prelazione, previsto dall’art. 2741 c.c. Sussiste, dunque, la responsabilità del liquidatore per il mancato rispetto della par condicio creditorum in caso di insufficienza all’integrale soddisfazione dei crediti della massa attiva”. Un’opinione contraria era stata, invece, espressa da Cass. 792/1970, Cass. 1273/1968 e Trib. Udine 26.2.2010.
Il liquidatore dovrebbe, pertanto, eseguire il pagamento dei creditori muniti di un privilegio speciale sui beni alienati, come gli ipotecari, e dei costi della liquidazione: è, poi, possibile procedere alla soddisfazione dei creditori privilegiati di tipo generale – come quelli che hanno maturato il proprio diritto per effetto di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo od artigianale, nei termini previsti dall’art. 2751-bis c.c. – e, infine, dei creditori chirografari, nella misura consentita dagli esiti della liquidazione. In caso di violazione di tale principio, a fronte di un’incapienza patrimoniale, il liquidatore è responsabile, per il danno subito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione, sia stato soddisfatto in una percentuale inferiore rispetto a quella di altri creditori di pari grado: al ricorrere di tale ipotesi, il risarcimento corrisponde all’importo che il creditore avrebbe avuto diritto a ricevere laddove il liquidatore avesse correttamente rispettato la par condicio creditorum (Trib. Milano 4509/2017).