L’art. 2495, co. 1, c.c. stabilisce che, dopo l’approvazione – tacita oppure espressa – del bilancio finale della società di capitali di cui al precedente art. 2492 c.c., “i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese”. Il successivo co. 3 precisa, inoltre, che “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”. Questa norma disciplina, pertanto, il caso di incapienza patrimoniale della società di capitali, ovvero di attivo insufficiente a soddisfare integralmente tutti i debiti sociali, che dovrebbe far ritenere preferibile, rispetto alla liquidazione ordinaria, l’accesso ad una procedura concorsuale. Sul punto, si veda, ad esempio, Trib. Firenze 7.9.1995, secondo cui “il liquidatore una volta constatato che le attività sociali non consentono l’integrale pagamento dei creditori sociali man mano che i rispettivi crediti giungono a scadenza, anziché provvedere a pagare ugualmente, deve promuovere senza indugio una procedura concorsuale per il soddisfacimento paritetico di tutti i creditori, altrimenti è chiamato a rispondere direttamente nei confronti dei creditori danneggiati, e per essi del curatore in caso di fallimento, ai sensi degli artt. 146 L. fall. e 2394 c.c.”. In senso conforme, Trib. Milano 19.11.2004, n. 13244: “il comportamento del liquidatore di una società che abbia mostrato di operare ingiustificatamente un distinguo tra le pretese dei vari creditori della società, omettendo di pagare il debito della società nei confronti di una s.r.l., non appare privo di censure. Difatti è pacifico che egli, a fine mandato, aveva pagato tutti i debiti della società, ad eccezione di quello riferito alla s.r.l., che rimaneva l’unica pendenza. Il Tribunale ritiene che il suddetto comportamento, che ha di fatto privilegiato alcuni creditori a scapito di uno, si ponga in violazione delle norme di comportamento ricavabili dagli artt. 2278 c.c. e 2452 c.c.”. Così, anche App. Napoli 10.6.2009.