L’art. 64, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che dalla data del deposito della domanda per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCI), ovvero dalla richiesta delle misure cautelari e protettive e cautelari (art. 54 CCI) relativa ad una proposta di accordi di ristrutturazione dei debiti, e sino all’omologazione, non si applicano gli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4-6, e 2482-ter c.c.: per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
Il successivo co. 2 dell’art. 64 CCI precisa che rimane ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al co. 1, l’applicazione dell’art. 2486 c.c.., riguardante gli obblighi di di gestione “conservativa” degli amministratori sino alla nomina dei liquidatori.
Lo scioglimento non opera se gli amministratori depositano, anche prima dell’assemblea dei soci convocata senza indugio (o in esito alla stessa), un’istanza relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti.
All’assemblea dei soci chiamata a deliberare sulle perdite gli amministratori dovranno comunque sottoporre la situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 o 2482 bis c.c., la quale – dovendo rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società, tenendo conto degli effetti degli accordi di ristrutturazione – dovrà essere redatta ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c., derogando alle disposizioni di legge sul bilancio incompatibili con tale rappresentazione veritiera. Dell’eventuale deroga e della sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico si dovrà dare motivazione e conto nella relazione degli amministratori, oppure nella nota integrativa, se predisposta (Notai Triveneto, massima P.B.1).
Successivamente, a seguito dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, tornano ad operare gli ordinari obblighi civilistici di ricapitalizzazione: conseguentemente, alla data di omologazione degli accordi di ristrutturazione, gli amministratori devono accertare l’eventuale sussistenza di perdite rilevanti ed adottare gli opportuni provvedimenti. A tale fine, è necessario – secondo tale orientamento notarile – tenere conto di quanto previsto dallo strumento omologato, in termini di:
- sopravvenienze attive da riduzione dei debiti;
- eventuale maggior valore di realizzo dei beni aziendali (di cui è prevista la vendita per soddisfare i creditori) rispetto a quello contabile;
- eventuale previsione di pagamento di una parte delle passività con gli utili futuri della società.
L’art. 64 del D.Lgs. 14/2019 deve, inoltre, essere coordinato con l’art. 6 del D.L. 23/2020, a norma del quale:
- per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022, non si applicano gli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4-6, e 2482-ter c.c., e non opera la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, co. 1, n. 4), c.c.;
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del patrimonio netto (artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, c.c.), è posticipato al quinto esercizio successivo. L’assemblea dei soci che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.