L’art. 6 del D.L. 23/2020 ha stabilito che dal 9.4.2020 al 31.12.2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano le seguenti disposizioni:
- 2446, co. 2 e 3, c.c.;
- 2447 c.c.;
- 2482-bis, co. 4, 5 e 6, c.c.;
- 2482-ter c.c.
Per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.
Rimangono, quindi, applicabili, anche dal 9.4.2020 al 31.12.2020, gli artt. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 1-3, c.c., che comportano l’obbligo degli amministratori – quando il capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (si veda anche il principio contabile nazionale OIC 30) – di convocare, senza indugio, l’assemblea degli azionisti o dei soci, alla quale dovranno:
- sottoporre la propria relazione sulla situazione patrimoniale della società, unitamente alle osservazioni dell’organo di controllo (o del revisore legale dei conti nella s.r.l.). Tale disposizione, peraltro, è coerente anche con l’art. 2086, co. 2, c.c.;
- dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Sono, invece, sospesi:
- l’obbligo dell’assemblea di deliberare la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate (artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, c.c.) e – nel caso di riduzione al di sotto del minimo legale – e il contemporaneo aumento almeno sino al minimo legale o la trasformazione (artt. 2447 e 2482-ter c.c.);
- il dovere degli amministratori e dei sindaci (o il revisore della s.r.l.), in mancanza della suddetta deliberazione, di richiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.