L’art. 8 del D.Lgs. 147/2020 ha riscritto l’art. 56 del D.Lgs. 14/2019 (in vigore dall’1.9.2021), in tema di accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento, per effetto del quale non è più richiesta l’allegazione dei documenti di cui all’art. 39 CCI: il contenuto minimo è stato ampliato, stabilendo l’obbligo di riportare l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza. È stato, inoltre, precisato che l’attestazione del professionista indipendente investe, oltre alla prodromica veridicità dei dati aziendali, la sola fattibilità economica, e non anche quella giuridica: la medesima modifica è stata operata, dall’art. 9 del Decreto “Correttivo”, con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57, co. 4, CCI).
È stato, altresì, specificato che l’iscrizione facoltativa al registro delle imprese, su richiesta del debitore, non riguarda soltanto il piano di risanamento, ma anche gli accordi conclusi con i creditori e l’attestazione.