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Piattaforma telematica per le imprese in crisi e allerta dei sindaci

L’art. 3, co. 1, del D.L. 118/2021, in vigore dal 25.8.2021, ha istituito una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti al Registro delle Imprese, attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio. Su tale piattaforma sarà disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, contenente:

  • indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.

Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le istruzioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico saranno definiti con un successivo Decreto del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro il 24.9.2021.

Tali disposizioni sono funzionali all’operatività del precedente art. 2 del D.L. 118/2021 (“Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”), che riconosce all’imprenditore agricolo e commerciale (anche se “sotto soglia” o appartenente ad un gruppo di imprese), in condizioni di squilibrio patrimoniale oppure economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, la possibilità di richiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio – individuata in base alla sede legale dell’impresa – la nomina di un esperto indipendente “facilitatore”, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

A tali fini, l’art. 15 del D.L. 118/2021, in vigore dal 15 novembre 2021, stabilisce che l’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei suddetti presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente. Questa comunicazione di “allerta”, analogamente a quella individuata dall’art. 14, co. 1 e 2, del D.Lgs. 14/2019 (la cui entrata in vigore è stata differita al 31 dicembre 2023 dall’art. 1 del D.L. 118/2021), deve:

  • essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione;
  • contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c., riguardante l’osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società (art. 2086, co. 2, c.c.) e il suo concreto funzionamento.

La predetta tempestiva segnalazione all’organo amministrativo, così come la vigilanza sull’andamento delle trattative, è valutata ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’art. 2407 del codice civile.