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La proposta di transazione fiscale e previdenziale

L’art. 182-ter del R.D. 267/1942 stabilisce, al co. 1, che, con il piano di concordato preventivo (artt. 160 e ss. L.fall.),  l’imprenditore fallibile (art. 1 L.fall.) in stato di crisi – esclusivamente mediante la proposta di transazione fiscale – può proporre il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei seguenti debiti:

  • tributi amministrati dalle agenzie fiscali, e relativi accessori (inte­res­si, indennità di mora e sanzioni, comprese quelle amministra­tive per violazioni tributarie);
  • contributi gestiti dagli enti di competenza delle forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.

Ai fini della proposta di pagamento parziale di tributi e contributi, è, tuttavia, prevista la sussistenza della condizione già contenuta nel principio generale dettato dall’art. 160, co. 2, del R.D. 267/1942 per la riduzione di qualsiasi debito privilegiato, ovvero che la proposta di falcidia preveda “la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) L. fall.”, riguardanti la nomina dell’attestatore.

In sede di formulazione della proposta di transazione fiscale, il debi­tore deve osservare alcuni specifici criteri, a seconda della natura dei cre­diti tributari e contributivi:

  • privilegiata: la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali ga­ran­zie non possono essere inferiori (o meno vantaggiosi) rispetto a quelli offerti ai creditori aventi un grado di prelazione inferiore, ovvero una posizione giu­ri­dica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori delle forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;
  • chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza (art. 3, co. 1-bis, del D.L. 125/2020): il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori della medesima natura, ovvero – nel caso di suddivisione in classi – dei creditori chirografari ai quali è riservata una soddisfazione più favorevole.

La quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe” (art. 182-ter, co. 1, ultimo periodo, L.fall.).

Questa disciplina ha formato oggetto di una serie di specifici chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, alcuni dei quali con la C.M. 16/E/2018 e la C.M. 34/E/2020.

L’art. 182-ter, co. 5, del R.D. 267/1942 precisa che il debitore può formulare la citata proposta di cui al precedente co. 1 anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Le suddette disposizioni dell’art. 182-ter del R.D. 267/1942 sono sostanzialmente confermate anche nel “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, negli artt. 63 – relativamente all’accordo di ristrutturazione dei debiti – e 88 del D.Lgs. 14/2019 (concordato preventivo), in vigore dal 16.5.2022: è, inoltre, precisato che l’eventuale adesione agli accordi di ristrutturazione dei debiti deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale

Si segnala, infine, che l’art. 3, co. 1, del D.L. 125/2020 ha integrato gli artt. 180 e 182-bis L.fall., stabilendo – analogamente all’art. 48, co. 5, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16.5.2022 – che il tribunale può omologare il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche quando manca il voto o l’adesione decisiva, ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 177 L.fall o del quorum legale del 60% (art. 182-bis, co. 1, l.fall.), dell’Amministrazione Finanziaria (o degli enti previdenziali ed assistenziali) e risulta, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, che la proposta di transazione fiscale è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

 

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