Il liquidatore di una società “non fallibile”, caratterizzata dalla perdurante incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, deve interrogarsi sulla legittimità ed opportunità di operare secondo i criteri della liquidazione ordinaria. Tale situazione di “insolvenza” dovrebbe suggerire, nell’interesse degli organi sociali e dei creditori, il ricorso ad una delle procedure concorsuali previste dalla L. 27.1.2012, n. 3: in caso contrario, il liquidatore potrebbe esporsi a significative responsabilità, riconducibili, ad esempio, all’aggravarsi del dissesto, al realizzo non ottimale dell’attivo oppure al pagamento di alcuni creditori sociali in violazione del principio della par condicio creditorum.