La legge di bilancio 2017 ha introdotto il principio secondo cui, con il piano di concordato preventivo (o durante le trattative che precedono la definizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), l’imprenditore in stato di crisi – esclusivamente mediante la proposta di transazione fiscale – può offrire il pagamento parziale delle passività per tributi e contributi, comprese quelle riguardanti l’IVA e le ritenute effettuate e non versate, in passato solo dilazionabili. È, tuttavia, necessario che un professionista indipendente attesti che tale misura di soddisfazione non è inferiore a quella ritrai bile nell’ipotesi di liquidazione dei beni sui quali insiste il corrispondente diritto di prelazione dell’Amministrazione finanziaria, degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché dell’Agente della riscossione.