La stipulazione del contratto d’affitto d’azienda comporta, per il beneficiario, l’assunzione della responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti, derogabile soltanto in pochi specifici casi, ovvero in virtù di un accordo sindacale siglato nell’ambito di particolari contesti di crisi oppure insolvenza. Deve, invece, ritenersi esclusa la responsabilità civilistica generale verso gli altri creditori sociali, pur con qualche dubbio nell’ipotesi di retrocessione del ramo aziendale locato, soprattutto alla luce di un isolato orientamento della Corte di cassazione. È altrettanto controverso l’assoggettamento dell’affitto d’azienda alla disciplina della responsabilità tributaria, in quanto formalmente applicabile “a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda”.