La nomina dei componenti dell’organo di gestione della società, come desumibile dal Codice civile, non deve necessariamente ricadere su una persona fisica. Qualora l’incarico venga conferito ad un ente collettivo, si verificano alcuni significativi riflessi civilistici, in termini di pubblicità e responsabilità, ma anche fiscali, e conseguentemente contabili, con particolare riferimento alla preclusione al trattamento di fine mandato e alla disciplina del compenso annuo. Quest’ultimo rappresenta, infatti, il corrispettivo di una prestazione di servizi, soggetto, quindi, agli obblighi di fatturazione IVA, in base al generale “principio di cassa”. Tale onorario concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP, invece, per competenza. È escluso dall’applicazione dei contributi previdenziali e, se l’amministratore persona giuridica risiede o è stabilito in Italia, della ritenuta fiscale a titolo d’acconto.