La cancellazione della società dal Registro delle imprese, a seguito del completamento della liquidazione, non preclude l’attività di accertamento e riscossione dell’Amministrazione finanziaria, nel quinquennio successivo. Il liquidatore può essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti tributari rimasti insoddisfatti, salvo che dimostri di non aver potuto versare le imposte in quanto il realizzo dell’attivo ha consentito di pagare soltanto i creditori di grado superiore rispetto all’Agenzia delle Entrate. Una responsabilità analoga è prevista in capo ai soci, nel limite di quanto abbiano eventualmente ricevuto dalla liquidazione. La tematica ha formato oggetto di numerosi orientamenti giurisprudenziali, anche di legittimità e, prassi, non sempre uniformi.