I rapporti di lavoro pendenti alla data dell’operazione straordinaria proseguono presso il beneficiario della stessa, anche se il dante causa si trova in una situazione difficoltà: il trasferimento dell’azienda non costituisce, infatti, un giustificato motivo di licenziamento. Tale disciplina, contenuta nell’art. 2112 c.c., può, tuttavia, incontrare dei limiti applicativi o delle deroghe nel caso di trasferimento dell’azienda che occupa più di 15 dipendenti, oppure che viene concluso nell’ambito di una procedura concorsuale
di fallimento o concordato preventivo. Non si riscontrano, invece, disposizioni derogatorie con riferimento al trasferimento dell’azienda sovraindebitata.