Il D.Lgs. 136/2024 ha esteso al procedimento stragiudiziale di cui agli artt. 12 ss. del Codice della crisi la possibilità di perfezionare, con le Agenzie fiscali e l’agente della riscossione, un accordo transattivo avente ad oggetto il pagamento, parziale o dilazionato, dei debiti tributari, con esclusione di quelli per imposte locali o costituenti risorse proprie dell’Unione Europea (e delle passività previdenziali). Alla proposta deve essere allegata anche la relazione di un professionista indipendente, riguardante la convenienza per il creditore pubblico, e quella del revisore sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. L’accordo sottoscritto dalle parti diviene efficace con il deposito in Tribunale, il quale – dopo aver verificato la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo – ne autorizza l’esecuzione.