placeholder

Redditometro, novità del Decreto “Dignità”

L’art. 10 del D.L. 87/2018 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (c.d. redditometro), contenuta nell’art. 38 del D.P.R. 600/1973. In primo luogo, è stato integrato il co. 5 di quest’ultima disposizione, stabilendo che i prossimi Decreti attuativi del redditometro dovranno essere approvati “sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti”. In altri termini, saranno emanati nuovi Decreti attuativi, che avranno come base normativa primaria l’art. 38 del D.P.R. 600/1973, che non è stato modificato in tema di determinazione della base imponibile.

È stato, inoltre, abrogato, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, il D.M. 16 settembre 2015 – attuativo dell’accertamento sintetico, così come riformato dal D.L. 78/2010 – che continua, quindi, ad operare per gli accertamenti sino all’anno 2015, i cui termini di decadenza, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973, spirano il 31 dicembre 2020.

Le suddette novità normative, contenute nell’art. 10 del D.L. 87/2018, non operano per gli inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, e gli altri atti previsti dall’art. 38, co. 7, del D.P.R. 600/1973, per i periodi d’imposta sino al 31 dicembre 2015: in ogni caso, non si applica agli atti già notificati, e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.