Il regime di responsabilità dei componenti dell’organo di gestione della società a responsabilità limitata è contenuto nell’art. 2476 c.c., secondo cui gli amministratori rispondono solidalmente verso i seguenti soggetti:
- la società, dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione dell’impresa;
- il singolo socio o terzo, per i danni direttamente causati a seguito di atti dolosi o colposi;
- i creditori sociali, per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, a seguito delle modifiche normative introdotte dall’art. 378, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. In tale sede, è stato precisato che l’azione di responsabilità può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Analogamente, sono solidalmente responsabili con gli amministratori “i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società, i soci o i terzi” (art. 2476, co. 7, c.c.).
Non è, tuttavia, prospettabile alcuna responsabilità nei confronti dei amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa, ed abbiano fatto constatare il proprio dissenso rispetto agli atti, a propria conoscenza, che si stavano per compiere. Diversamente, non è previsto l’esonero dal regime di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, qualora i soci abbiano approvato il relativo bilancio d’esercizio (art. 2476, ultimo co., c.c.).
L’azione di responsabilità può essere proposta da ciascun socio, con facoltà di richiedere al tribunale – nel caso di gravi irregolarità nella gestione – l’adozione di un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori, eventualmente previa prestazione di un’apposita cauzione (art. 2476, co. 3, c.c.). Qualora la domanda venga accolta, il socio proponente ha diritto al rimborso delle spese di giudizio, nonchè di quelle sostenute per l’accertamento dei fatti, a cura della partecipata, fermo restando il diritto di regresso nei confronti degli amministratori.
La predetta azione di responsabilità può, tuttavia, formare oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purchè vi acconsenta un numero di soci rappresentanti almeno i 2/3 del capitale sociale, e non si oppongano tanti soci rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale.
La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio della stessa da parte dei creditori sociali: la transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria, qualora sussistano i relativi presupposti.
La proposizione, rinuncia o transazione dell’azione di responsabilità non pregiudica, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o terzo direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori (art. 2476, co. 6, c.c.).
Nel caso di liquidazione giudiziale (che ha sostituito il fallimento dal 15.7.2022) della s.r.l., l’azione di responsabilità è esercitabile dal curatore ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. 14/2019.