placeholder

Responsabilità solidale tributaria e composizione negoziata della crisi

L’art. 22, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 14/2019 riconosce all’imprenditore la possibilità di richiedere al Tribunale di essere autorizzato – previa verifica della funzionalità dell’atto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori – a trasferire, in qualunque forma, l’azienda o uno o più rami della stessa senza gli effetti di responsabilità solidale civilistica (art. 2560, co. 2, c.c.). Rimane, in ogni caso, ferma l’applicazione dell’art. 2112 c.c. riguardante la responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.

La formulazione letterale dell’art. 22, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 14/2019 pone, tuttavia, un dubbio in ordine all’operatività o meno della responsabilità solidale tributaria regolata dall’art. 14 del D.Lgs. 472/1997.

L’art. 22, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 14/2019 non richiama, infatti, in alcun modo – a differenza della generale responsabilità solidale civilistica, nel senso di escluderla, e di quella nei confronti dei lavoratori dipendenti, precisandone la perdurante applicabilità – la disciplina della responsabilità solidale tributaria con riferimento alla composizione negoziata della crisi, ponendo un evidente dubbio interpretativo.

A mio sommesso avviso, dovrebbe ritenersi applicabile all’accordo stragiudiziale di cui agli artt. 23, co. 1, lett. c), e 25-quater, co. 3, lett. c), del D.Lgs. 14/2019, firmato anche dall’esperto, in caso di pubblicazione presso il Registro delle imprese, la normativa fiscale prescritta per gli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento, rispetto al quale l’intesa in commento risulta essere uno strumento maggiormente rafforzato, per la presenza di una serie di caratteristiche in comune con gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo (ad esempio, la possibilità di beneficiare della sospensione degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione, richiedere le misure protettive e cautelari, nonché l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili). Tale interpretazione estensiva comporterebbe il riconoscimento al predetto accordo stragiudiziale, firmato anche dall’esperto, dei seguenti benefici tributari:

  • l’esclusione dalla responsabilità tributaria (art. 14, co. 5-bis, del D.Lgs. 472/1997);
  • la detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (art. 88, co. 4-ter, del D.P.R. 917/1986);
  • la deducibilità “semplificata” delle perdite su crediti (art. 101, co. 5 e 5-bis, del D.P.R. 917/1986);
  • l’emissione “agevolata” delle note di variazione IVA (art. 26, co. 3-bis, lett. a), del D.P.R. 633/1972).

In tal senso, si esprime anche la “Delega Fiscale”, in particolare l’art. 9, co. 1, lett. a), n. 3), della Legge 111/2023.