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Riduzione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo

L’art. 1, co. 70, della Legge 145/2018 ha ridotto dal 50% al 25% l’entità dell’agevolazione di cui all’art. 3, co. 1, del D.L. 145/2013, riguardante il credito d’imposta per investimenti in at­ti­­vità di ri­cerca e sviluppo: il beneficio può comunque essere ele­vato al 50%, ai sensi del co. 6-bis), sulla parte dell’eccedenza di cui al co. 1 pro­porzionalmente riferibile alle spese indicate alle lett. a) e c) del co. 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile e nella misura del 25% sulla parte residua.

Il coefficiente del 50% è, pertanto, applicabile ai costi ascrivibili alle seguenti causali:

  • personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro su­bor­dinato, anche a tempo determinato, direttamente impiega­to nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  • contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up inno­va­ti­ve (art. 25 del D.L. 179/2012), e con PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 3/2015, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo am­mis­sibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.

Al co. 6 dell’art. 3 del D.L. 145/2013 è stata, inoltre, aggiunta la lett. d-bis), nell’ambito del presupposto oggettivo delle spese agevolabili: materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realiz­zazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lett. b) e c) del co. 4. Questa nuova lett. d-bis) non è, tuttavia, applicabile nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

Le predette disposizioni del co. 70 dell’art. 1 della Legge 145/2018 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.