L’art. 378, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16.3.2019, ha disposto l’applicazione dell’art. 2394 c.c. alle società a responsabilità limitata, mediante l’introduzione del co. 5-bis dell’art. 2476 c.c., secondo cui:
- gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale;
- l’azione può essere proposta dai creditori, quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;
- la rinuncia all’azione, da parte della società, non impedisce l’esercizio dell’azione a cura dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria, qualora ne ricorrano gli estremi.
L’art. 378, co. 2, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16.3.2019, ha integrato l’art. 2486 c.c., dopo il co. 2, disponendo che quando è accertata la responsabilità degli amministratori, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.