Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155”, ha introdotto alcune significative modifiche normative in ambito civilistico e concorsuale.
Successivamente, con la Legge 8 marzo 2019, n. 20, è stata riconosciuta al Governo – con la procedura indicata dall’art. 1, co. 3, della Legge 155/2017, entro due anni dall’entrata in vigore dell’ultimo dei Decreti Legislativi emanati in attuazione della Delega contenuta nella predetta Legge, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati – la facoltà di adottare disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi medesimi.
Alla luce della versione attuale del D.Lgs. 14/2019, le principali novità riguardano:
- la definizione di “crisi d’impresa”, anche tramite appositi indicatori;
- la previsione degli strumenti di allerta, degli obblighi di segnalazione a carico di alcuni soggetti qualificati (sindaci, revisori, Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione) e del procedimento di composizione assistita della crisi;
- la revisione e innovazione di alcune disposizioni riguardanti le tipologie di soluzione della crisi attualmente previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”), come il piano attestato di risanamento, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo, il fallimento – che sarà ridenominato in “liquidazione giudiziale”, pur mantenendone le caratteristiche principali – e le procedure concorsuali dei soggetti non fallibili sinora regolate dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio del debitore), che subiranno anch’esse un formale mutamento di denominazione;
- la formulazione, per la prima volta, della disciplina dei gruppi di imprese in crisi;
- l’istituzione di un Albo dei professionisti incaricabili per le attività di gestione e controllo delle procedure di soluzione della crisi o dell’insolvenza;
- la modifica del codice civile, con particolare riguardo all’introduzione dell’obbligo, per le società, di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
- la previsione del dovere dell’imprenditore individuale di assumere misure idonee per la tempestiva rilevazione della crisi d’impresa e la perdita di continuità aziendale.
L’art. 389, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, così come modificato dall’art. 5 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto “liquidità”), differisce all’1.9.2021 l’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni la cui applicazione è stabilita, dal successivo co. 2, già dal 16.3.2019, in particolare quelle riguardanti le seguenti tematiche:
- l’istituzione dell’Albo dei professionisti incaricabili per la gestione e il controllo delle procedure di soluzione della crisi (artt. 356 e 357 del D.Lgs. 14/2019);
- la certificazione dei debiti previdenziali, per premi assicurativi e fiscali (artt. 363 e 364 del D.Lgs. 14/2019);
- l’obbligo, posto in capo alle società, di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (artt. 375 e 377 del D.Lgs. 14/2019);
- le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385-388 del D.Lgs. 14/2019).