L’art. 9 della Legge Delega per il riordino delle norme tributarie, approvata definitivamente dal Parlamento il 4 agosto 2023, stabilisce, nell’ambito degli istituti disciplinati dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019):
- la tassazione del reddito d’impresa degli istituti liquidatori sulla base del metodo del residuo attivo, in un unico maxi-periodo d’imposta, come già previsto per il fallimento (e la liquidazione giudiziale), con la conseguente irrilevanza di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze;
- l’adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, pure di carattere dichiarativo, a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d’imposta precedente;
- l’imposizione del reddito d’impresa degli istituti di risanamento secondo la disciplina ordinaria;
- l’estensione ad ogni forma di concordato preventivo, anche con continuità aziendale “diretta”, e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi degli adempimenti IVA del fallimento (e della liquidazione giudiziale);
- l’ampliamento a tutti gli istituti regolati dal D.Lgs. 14/2019 della maggior parte delle norme agevolative in materia di crisi (detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, deducibilità delle perdite su crediti, emissione della nota di variazione IVA, esclusione della responsabilità solidale tributaria e civilistica nei trasferimenti aziendali);
- la previsione della possibilità di rimborso o cessione dei crediti d’imposta, maturati nel corso delle procedure liquidatorie, prima della chiusura delle stesse, previo accertamento di tali eccedenze da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
- l’introduzione dell’obbligo di notifica degli atti impositivi sia agli organi giudiziali che all’impresa debitrice, e l’attribuzione nelle procedure liquidatorie della legittimazione processuale agli organi giudiziali (ferma restando, in ogni caso, quella del contribuente);
- il riconoscimento della possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi (c.d. transazione fiscale), pure locali, anche in sede di composizione negoziata della crisi e amministrazione straordinaria.
I relativi Decreti Legislativi, attuativi della Legge Delega per la Riforma Fiscale, dovranno essere adottati entro 24 mesi dall’entrata in vigore di tale provvedimento.