L’art. 1 del D.L. 118/2021, in vigore dal 25.8.2021, ha modificato l’art. 389 del D.Lgs. 14/2019, stabilendo il differimento al:
- 16.5.2022 dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, che avrebbe dovuto essere operativo dall’1.9.2021, per effetto dell’art. 5 del D.L. 23/2020, in luogo dell’originaria decorrenza del 15.8.2020;
- 31.12.2023 dell’applicabilità delle disposizioni previste dal titolo II, riguardanti gli strumenti di allerta, gli indici della crisi, l’OCRI, il procedimento di composizione assistita della crisi e le misure premiali.
Il successivo art. 2 del D.L. 118/2021, in vigore dal 15.11.2021, ha introdotto un nuovo istituto di risanamento, costituito dalla “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”. In particolare, tale norma riconosce all’imprenditore agricolo e commerciale (anche se “sotto soglia” o appartenente ad un gruppo di imprese), in condizioni di squilibrio patrimoniale oppure economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, la possibilità di richiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio – individuata in base alla sede legale dell’impresa – la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa (verificabile anche tramite una nuova piattaforma telematica nazionale).
Tale professionista svolgerà un ruolo di “facilitatore”, in quanto incaricato di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio critico, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di suoi rami (che potrà essere autorizzato dal Tribunale senza l’applicazione dell’art. 2560 c.c., fermo restando l’art. 2112 c.c.).
La domanda presentata dall’imprenditore potrebbe, inoltre, consentire l’accesso ad alcuni specifici benefici, come le misure protettive e cautelari, oltre a quelle premiali, la sospensione degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione, l’autorizzazione all’assunzione di finanziamenti prededucibili e la rinegoziazione dei contratti.
La conclusione delle trattative con i creditori potrà condurre alla sottoscrizione di un accordo che produrrà gli stessi effetti del piano attestato di risanamento, senza la necessità dell’attestazione, oppure di una convenzione di moratoria, nonché al deposito dell’istanza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. In alternativa, è possibile predisporre un piano attestato di risanamento, o proporre una proposta di concordato preventivo “semplificato”, per la liquidazione del patrimonio, direttamente omologabile dal tribunale, non essendo previsto il voto dei creditori (che possono comunque opporsi all’omologazione).
Si segnala, infine, che l’art. 20 del D.L. 118/2021, in vigore dal 25.8.2021, ha anche apportato alcune significative modifiche alla Legge Fallimentare, in materia di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e convenzioni di moratoria.