L’art. 57, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che gli accordi di ristrutturazione dei debiti devono indicare gli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione.
Il piano deve essere redatto nel rispetto delle modalità previste dall’art. 56 del D.Lgs. 14/2019, secondo cui tale documento deve avere data certa, e riportare:
- l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori;
- una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o insolvenza in cui si trova;
- le strategie di intervento;
- l’elenco dei creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonchè l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano;
- i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario, nonchè i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria;
- l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.
Al piano, così predisposto, devono, inoltre, essere allegati i documenti di cui all’art. 39, co. 1, del D.Lgs. 14/2019:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e annuali IVA concernenti i tre periodi d’imposta o anni precedenti – ovvero, se di durata inferiore, l’intera esistenza dell’impresa – e i bilanci degli ultimi tre esercizi. Alla luce di quanto previsto dall’art. 39, co. 3, del D.Lgs. 14/2019, si dovrebbe ritenere che l’allegazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP degli ultimi tre periodi d’imposta sia richiesta esclusivamente per le imprese che non sono soggette all’obbligo di pubblicazione del bilancio d’esercizio;
- una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività del debitore;
- l’elenco nominativo dei creditori, l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore, e la precisazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- un’idonea certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (artt. 363 e 364 del D.Lgs. 14/2019).
L’allegazione della suddetta documentazione non riguarda, naturalmente, il caso in cui la domanda del debitore abbia ad oggetto l’assegnazione dei termini di cui all’art. 44, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019 (c.d. pre-accordo): al ricorrere di tale ipotesi, il debitore è, infatti, tenuto a depositare, unitamente all’istanza, esclusivamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi – oppure, per le imprese non soggette all’obbligo di pubblicazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IRAP concernenti i tre precedenti periodi d’imposta – e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L’ulteriore documentazione sopra citata, prevista dall’art. 39 del D.Lgs. 14/2019, dovrà comunque essere depositata successivamente, nel termine assegnato dal tribunale, ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019.