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COVID-19, prorogabili i termini di deposito del piano di concordato o degli accordi di ristrutturazione

L’art. 9, co. 2, del D.L. 23/2020 stabilisce che, nei procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti al 23.2.2020, il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato, o di un nuovo accordo di ristrutturazione (in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica). Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile, stante il carattere eccezionale del meccanismo.

La norma riguarda, pertanto, le c.d. modifiche sostanziali, quali ad esempio:

  • il ricorso alla liquidazione, in luogo dell’originaria continuità;
  • la proposta di continuità indiretta, al posto di quella indiretta;
  • l’introduzione della suddivisione dei creditori in classi;
  • la rettifica dei dati quantitativi.

L’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’art. 177 del RD 267/1942.

Per tali debitori resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 179 L.fall., sempre che ad essa non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento.

Sotto il profilo operativo, l’art. 9, co. 2, del D.L. 23/2020 non precisa se:

  • i nuovi documenti (piano e proposta) necessitino di un nuovo provvedimento di ammissione. La risposta dovrebbe essere positiva, per diversi motivi (verifica requisiti ammissibilità, diritto dei creditori alle proposte concorrenti, ecc.);
  • la nuova proposta debba essere nuovamente sottoposta all’approvazione dei creditori. Si dovrebbe propendere per la soluzione affermativa, essendo stati modificati gli elementi su cui si era fondato l’originario voto, e potrebbe anche essere mutata la suddivisione dei creditori in classi.