L’art. 9, co. 3, del D.L. 23/2020 dispone che il debitore, quando intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione, deposita sino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, unitamente alla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo, il Tribunale acquisisce il parere del commissario giudiziale e, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis L.fall., procede all’omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
La disposizione si rivolge all’ipotesi delle modifiche non sostanziali, essendo afferenti unicamente ai termini di adempimento, e richiedendo semplicemente il deposito di una memoria (non vi è alcun riferimento al deposito del nuovo piano e dell’attestazione integrativa o nuova).
Le modifiche sostanziali sono, invece, disciplinate dal precedente co. 2, che comporta il deposito del nuovo piano e della nuova proposta, nonché – sebbene la norma non lo precisi – il conseguente svolgimento della fase dell’ammissione e del voto dei creditori.