placeholder

Scissione di società e concordato preventivo

A norma dell’art. 2506 c.c., la partecipazione ad un’operazione di scissione non è consentita soltanto “alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”, con l’effetto che, qualora non abbia ancora avuto inizio la ripartizione dell’attivo, anche una società in liquidazione può partecipare alla scissione, poiché lo stato di liquidazione non è ancora irreversibile. Analogamente all’operazione di fusione, non è più prevista l’esclusione all’operazione straordinaria di scissione per le società sottoposte a procedure concorsuali.

L’operazione straordinaria in parola presenta, tuttavia, delle evidenti problematiche quando la stessa si innesta nel contesto di una procedura concorsuale: la criticità di una società che si trova in concordato (o che è prossima ad accedervi) pone, infatti, delle difficoltà e richiede alcune attenzioni riguardo ai profili attuativi. Il tema è stato affrontato soprattutto dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con i seguenti documenti:

  • massima 37/2013, con la quale è stato esaminato il tema della legittimità e, anche più in generale, della collocazione della scissione nell’ambito della procedura di concordato preventivo;
  • massima 50/2015, con la quale sono stati esaminati gli aspetti relativi al coinvolgimento degli organi sociali e della procedura nell’iter esecutivo delle operazioni straordinarie.