La Cass. 42272/2014 ha stabilito che integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione (artt. 216 e 223 del RD 267/1942), l’operazione straordinaria di scissione nella quale:
- la società scissa, poi fallita, resti titolare di sole posizioni debitorie e di immobili gravati da ipoteche per importi rilevanti;
- la società risultante dalla scissione risulti destinataria dell’intero patrimonio immobiliare “libero” da ipoteche, con successivo passaggio dello stesso ad altra società.
Ciò che rileva, infatti, è che una determinata operazione, per le modalità con le quali è realizzata, si presenti come produttiva di effetti immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio e, in prospettiva, pregiudizievoli per i creditori laddove si dovesse addivenire ad una procedura concorsuale. Le tutele normative riconosciute alla posizione dei creditori, rispetto agli effetti della scissione, risultano inidonee ad escludere interamente il danno o, quanto meno, il pericolo per le ragioni dei creditori della società scissa, nel caso in cui venga dichiarato il fallimento di quest’ultima. Se è vero, infatti, che ai creditori è riconosciuto il diritto di rivalersi sui beni conferiti alle società beneficiarie, che rimangono obbligate per i relativi debiti, è altrettanto vero che un pregiudizio per gli stessi è comunque ravvisabile nella necessità di ricercare detti beni; ma, soprattutto, nel fatto che, all’esito di tale ricerca, i creditori potrebbero trovarsi nella condizione di dover concorrere con i portatori di crediti nel frattempo maturatisi nei confronti delle società beneficiarie, con riduzione delle possibilità di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese.