L’art. 25-novies del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, l’Inail e l’Agente della Riscossione segnalano all’imprenditore – e, ove esistente, all’organo di controllo nella persona del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico – il ricorrere di una delle seguenti circostanze:
- per l’Inps, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore al 30% per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori dipendenti e parasubordinati. Diversamente, in mancanza di tali tipologie di lavoratori, il limite è di euro 5.000, senza alcun vincolo percentuale. La segnalazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi di una di queste condizioni o dal superamento di tali limiti, con riferimento ai debiti accertati dal 1° gennaio 2022;
- per l’Inail, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore ad euro 5.000, con riferimento ai debiti accertati dal 15 luglio 2022;
- per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. 78/2010) superiore all’importo di euro 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente e in ogni caso se il debito è superiore ad euro 20.000. Tale comunicazione è inviata contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, e comunque entro 150 giorni dal termine di presentazione della Lipe, a partire dai dati del secondo trimestre 2022 (novità dell’art. 37-bis del D.L. 73/2022);
- per l’Agente della Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, ad euro 100.000, per le società di persone, ad euro 200.000 e, per le altre società, ad euro 500.000. La segnalazione doveva essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi di una di queste condizioni o dal superamento di tali limiti, con riguardo ai carichi affidati dal 1° luglio 2022.
Le suddette segnalazioni contengono l’invito a richiedere la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019), se ne ricorrono i presupposti.