L’art. 2, co. 36-decies e undecies, del D.L. 138/2011 stabilisce un’ulteriore fattispecie – oltre a quella di non operatività di cui all’art. 30, co. 1, della Legge 724/1994 – idonea ad individuare la società di comodo: riguarda le imprese, che pur superando il “test dei ricavi”, sono caratterizzate da perdite fiscali accertate per cinque periodi d’imposta consecutivi, oppure soltanto per quattro, ma nel quinto hanno dichiarato un reddito inferiore al minimo di cui al successivo co. 3. In presenza di una delle citate circostanze, il contribuente è considerato comunque di comodo, a partire dal sesto periodo d’imposta, ovvero da quello successivo al quinquennio di osservazione, subendo, quindi, gli effetti previsti per la generalità delle società di comodo (scomputo delle perdite fiscali, maggiorazione Ires, utilizzo del credito IVA, ecc.). Restano, in ogni caso, ferme le cause di esclusione della disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della Legge 724/1994.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 87956/2012, ha, tuttavia, individuato alcune specifiche cause di disapplicazione automatica della disciplina, ovvero senza necessità di presentare una preventiva istanza di interpello, tra le quali è indicato anche il conseguimento – in almeno un esercizio del quinquennio di osservazione, ovvero quello immediatamente precedente al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi – di un margine operativo lordo positivo. Quest’ultimo, noto anche come MOL, è desunto dal conto economico civilistico (art. 2425 c.c.), sulla base della differenza tra le macroclassi A) Valore della produzione e B) Costi della produzione, senza considerare le voci B)10) “Ammortamenti e svalutazioni”, B)12) “Accantonamenti per rischi” e B)13) “Altri accantonamenti”, nonché gli eventuali componenti straordinari derivanti da operazioni di trasferimento dell’azienda o di rami della stessa. Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ha, tuttavia, riconosciuto – a dispetto di quanto previsto dalla predetta lett. f) del provvedimento direttoriale – la possibilità di escludere dal computo anche i canoni di leasing dei beni strumentali, imputati alla precedente voce B)8) “Costo per godimento di beni di terzi”, in virtù della sostanziale equivalenza tra l’acquisizione o la realizzazione di un bene in proprio e quella effettuata tramite un contratto di locazione finanziaria a cui si ispira l’art. 102, co. 7, del D.P.R. 917/1986 e, quindi, tra gli ammortamenti sui beni di proprietà e la quota capitale dei canoni di leasing (R.M. 107/E/2012). Si osservi, inoltre, che tale causa di disapplicazione “sposta” l’oggetto della verifica, in quanto nonostante la perdita fiscale, la società potrebbe risultare operativa per il fatto di presentare un MOL positivo, essendo sufficiente che tale accertamento dia esito positivo in almeno uno dei periodi d’imposta che compongono il quinquennio: pare, tuttavia, che questa causa di esclusione possa essere particolarmente apprezzabile da parte di quelle società, soprattutto del settore immobiliare, che sono penalizzate per effetto del peso degli oneri finanziari, i quali sono collocati nell’area C) del conto economico, influenzando in tal modo il risultato finale, ma non anche il margine operativo lordo, che potrebbe, quindi, assumere un valore positivo, evitando così l’applicazione della disciplina delle imprese in perdita sistematica quinquennale.
In sede di dichiarazione dei redditi, al ricorrere della predetta esimente, il contribuente può avvalersene previa indicazione nel modello Redditi, riportando – nel rigo RS116, campo 3, nel caso di società di capitali – il codice 7.