L’art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942 stabilisce i requisiti di nomina, a cura del debitore, del professionista attestatore, ovvero del soggetto incaricato di asseverare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento o di concordato preventivo, o di attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del R.D. 267/1942. In particolare, è previsto che debba essere indipendente da ogni soggetto interessato alla soluzione della crisi dell’impresa (debitore, creditori, ecc.), nonché essere iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti per la nomina a curatore individuati dall’art. 28, co. 1, lett. a) e b), del R.D. 267/1942: avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, studi professionali associati e società tra professionisti i cui soci appartengono ad una delle predette categorie. Quest’ultimo punto necessita, tuttavia, di una nuova interpretazione rispetto al passato, in virtù della sopravvenuta emanazione dell’art. 10 della Legge 183/2011, che ha istituito il tipo della società tra professionisti (STP), la cui costituzione è aperta anche a soci non iscritti negli albi professionali, come le società di capitali. Tale principio deve, però, essere coordinato con due vincoli inderogabili:
- il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale degli stessi devono essere tali da determinare la maggioranza dei due terzi nell’assunzione delle deliberazioni o decisioni della società;
- gli incarichi professionali sono conferiti soltanto ai soci in possesso di idonei requisiti professionali per l’esecuzione della prestazione richiesta dal cliente.
Alla luce di tale contesto normativo, si deve ritenere che l’incarico di attestatore di piani od accordi contemplati dal R.D. 267/1942 possa essere assunto anche da una società di professionisti a compagine mista costituita secondo le regole dell’art. 10 della Legge n. 183/2011, e in ossequio ai criteri individuati dal D.M 34/2013, purchè siano rispettate alcune specifiche condizioni. In primo luogo, è necessario che l’oggetto della STP sia rappresentato dall’esercizio, in via esclusiva, delle attività di una professione regolamentata (o più, se multidisciplinare), e i soci professionisti – intendendosi per tali soltanto quelli appartenenti a ordini, albi e collegi, ed i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso del titolo di studio abilitante (art. 10, co. 4, della Legge 183/2011) – siano iscritti in uno degli albi professionali presi in considerazione dall’art. 28, co. 1, lett. a), del R.D. 267/1942. È altresì indispensabile che il socio designato per l’espletamento dell’incarico sia iscritto ad uno degli albi di cui all’art. 28, co. 1, lett. a), del R.D. 267/1942 e al registro dei revisori legali dei conti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 39/2010.