Il co. 62 dell’art. 1 della Legge 145/2018 ha disposto che, per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento e che – sino al 31.12.2019, oppure al 31.12.2020 se al 31.12.2019 l’ordine è accettato dal venditore e risultano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene – effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla Legge 232/2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (c.d. “super-ammortamento dei beni immateriali”), ai sensi dell’art. 1, co. 10, della Legge 232/2016. Questa agevolazione spetta solamente alle imprese che già beneficiano dell’iper ammortamento, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile a quello materiale per il quale si è beneficiato dell’iper ammortamento.
Resta confermata la disposizione, già prevista per l’iper ammortamento, secondo cui, per accedere a tale beneficio, occorre che sia rispettato l’ulteriore requisito della “interconnessione”.
Il co. 229 dell’art. 1 della Legge 145/2018 ha, inoltre, stabilito che la disciplina del super ammortamento dei beni immateriali si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’allegato B della Legge 232/2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della normativa agevolativa.