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“Taglio conveniente” del debito anche senza il consenso di Agenzia delle Entrate e INPS

In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese, determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in sede di conversione del D.L. 125/2020 sono state apportate alcune importanti modifiche alla Legge Fallimentare, mediante l’introduzione del co. 1-bis dell’art. 3 del Decreto, in vigore dal 4.12.2020. In primo luogo, è stato integrato il co. 4 dell’art. 180 del R.D. 267/42, stabilendo che il tribunale può omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, oppure degli enti gestori di forma di previdenza o assistenza obbligatoria. È, tuttavia, necessaria la sussistenza di alcune condizioni:

  • l’adesione dei predetti creditori fiscali e contributivi è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di approvazione del concordato preventivo (art. 177 L.Fall.);
  • la proposta di soddisfacimento dei suddetti enti, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’attestatore (art. 161, co. 3, L.Fall.), è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

I medesimi principi sono stati inseriti nel co. 4 dell’art. 182-bis L.Fall., riconoscendo al tribunale il potere di omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti quando la mancata adesione dei citati enti fiscali e previdenziali è decisiva ai fini del raggiungimento del quorum del 60% (co. 1) e risulta soddisfatto il medesimo presupposto di convenienza previsto nel caso di concordato preventivo.

È stato, pertanto, recepito nella Legge Fallimentare il contenuto dell’art. 48, co. 5, del D.Lgs. 14/2019 (recante il “Codice della crisi d’impresa”), in vigore dal 16.5.2022. L’art. 20, co. 1, lett. b), del D.L. 118/2021, in vigore dal 25.8.2021 ha, inoltre, stabilito un termine di 90 giorni – identico a quello previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 14/2021, applicabile dal 16.5.2022 – dal deposito della proposta di soddisfacimento entro il quale deve pervenire l’eventuale adesione degli enti fiscali e previdenziali.

Il co. 1-bis dell’art. 3 del D.L. 125/2020 ha, inoltre, modificato ed integrato la disciplina specifica della transazione fiscale e contributiva nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-ter, co. 5, L.Fall.), precisando che:

  • l’attestazione del professionista, con riguardo ai crediti tributari o contributivi (e relativi accessori), si deve esprimere pure in merito alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale (e non più alle alternative concretamente praticabili). Tale punto, come già previsto, costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale;
  • ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta – e della corrispondente documentazione – deve essere depositata in tribunale e presentata, contestualmente, all’ufficio competente in virtù dell’ultimo domicilio fiscale del debitore.

Un’ulteriore novità, strettamente collegata alle suddette modifiche della Legge Fallimentare, è contenuta nel co. 1-ter dell’art. 3 del D.L. 125/2020, per effetto del quale dal 4.12.2020 non è più applicabile il D.M. 4.8.2009, che aveva creato particolari difficoltà in sede di proposizione della transazione contributiva. A questo proposito, si ricorda che tale provvedimento ministeriale aveva stabilito, tra l’altro, percentuali minime di soddisfazione dei crediti previdenziali – ad esempio, il 100% per quelli di cui agli artt. 2778, co. 1, n. 1), e 2753 c.c. – poi rivelatesi incompatibili con la versione dell’art. 182-ter L.Fall. in vigore dall’1.1.2017.

Le suddette novità normative, introdotte dal D.L. 125/2020, offrono, pertanto, migliori prospettive di ristrutturazione del debito fiscale e contributivo, ferma restando la necessità di dimostrare la convenienza della soluzione negoziale della crisi (accordi di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo) rispetto a quella alternativa della liquidazione fallimentare.

 

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