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Ristrutturazione dei debiti, nuova transazione fiscale e previdenziale

L’art. 63 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, dispone che – nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione (artt. 57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019) – il debitore può proporre il pagamento parziale, o anche dilazionato, delle passività tributarie e previdenziali amministrate dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatori, e dei relativi accessori.

In tali casi, l’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali,  deve inerire pure alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale: questo punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale.