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Trasferimento dei dipendenti e soluzioni concordatarie di risanamento

Nel caso di affitto, cessione o conferimento dell’azienda, o di un ramo della stessa, posto in essere nell’ambito del concordato con continuità aziendale (art. 186-bis del R.D. 267/1942) e degli accordi di ristrutturazione del debito con risanamento (art. 182-bis del R.D. 267/1942), una parte della dottrina ritiene che – essendo assente la finalità li­­qui­­­datoria – debba ritenersi esclusa ogni possibilità di deroga agli obbli­ghi di cui all’art. 2112 c.c. in ipotesi di trasferimento di compendi aziendali, che di tali fattispecie costituiscano gli effetti o l’esecuzione. In questo senso, si è espressa anche una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Padova 27.3.2014), la quale, nel­l’ambito di un concordato preventivo con continuità aziendale, ha escluso la possibilità di derogare agli obblighi di cui all’art. 2112 c.c., ritenendo che:

  • mediante l’accordo disciplinato dall’art. 47, co. 4-bis, della L. 428/1990, applicabile all’ipotesi di specie in ragione dell’intervenuta am­mis­sione alla procedura di concordato preventivo, le parti pos­so­no incidere unicamente sulle modalità del rapporto di lavoro (re­la­tive, a mero titolo di esempio, alle mansioni, alla qualifica e al­l’orario di lavoro dei lavoratori trasferiti, così anche Trib. Alessandria 18.12.2015), non potendo, invece, de­ro­­gare all’art. 2112 c.c., a differenza di quanto previsto in appli­ca­zione dell’art. 47, co. 5, della L. 428/1990;
  • eventuali rinunce da parte dei lavoratori, o deroghe all’applicazione dell’art. 2112 c.c., possono essere concordate solo mediante accor­di individuali, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.;
  • in ogni caso, non è possibile per i dipendenti rinunciare alla solida­rietà prevista dall’art. 2112 c.c. in favore del beneficiario del trasferimento aziendale, neppure attraverso la sottoscrizione di verbali di concilia­zione individuali, in virtù dell’espressa limitazione alla disponibi­li­tà di tale diritto stabilita dal co. 2 della disposizione, che consente una rinuncia alla solidarietà unicamente in favore del dante causa.