Nel caso di affitto, cessione o conferimento dell’azienda, o di un ramo della stessa, posto in essere nell’ambito del concordato con continuità aziendale (art. 186-bis del R.D. 267/1942) e degli accordi di ristrutturazione del debito con risanamento (art. 182-bis del R.D. 267/1942), una parte della dottrina ritiene che – essendo assente la finalità liquidatoria – debba ritenersi esclusa ogni possibilità di deroga agli obblighi di cui all’art. 2112 c.c. in ipotesi di trasferimento di compendi aziendali, che di tali fattispecie costituiscano gli effetti o l’esecuzione. In questo senso, si è espressa anche una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Padova 27.3.2014), la quale, nell’ambito di un concordato preventivo con continuità aziendale, ha escluso la possibilità di derogare agli obblighi di cui all’art. 2112 c.c., ritenendo che:
- mediante l’accordo disciplinato dall’art. 47, co. 4-bis, della L. 428/1990, applicabile all’ipotesi di specie in ragione dell’intervenuta ammissione alla procedura di concordato preventivo, le parti possono incidere unicamente sulle modalità del rapporto di lavoro (relative, a mero titolo di esempio, alle mansioni, alla qualifica e all’orario di lavoro dei lavoratori trasferiti, così anche Trib. Alessandria 18.12.2015), non potendo, invece, derogare all’art. 2112 c.c., a differenza di quanto previsto in applicazione dell’art. 47, co. 5, della L. 428/1990;
- eventuali rinunce da parte dei lavoratori, o deroghe all’applicazione dell’art. 2112 c.c., possono essere concordate solo mediante accordi individuali, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.;
- in ogni caso, non è possibile per i dipendenti rinunciare alla solidarietà prevista dall’art. 2112 c.c. in favore del beneficiario del trasferimento aziendale, neppure attraverso la sottoscrizione di verbali di conciliazione individuali, in virtù dell’espressa limitazione alla disponibilità di tale diritto stabilita dal co. 2 della disposizione, che consente una rinuncia alla solidarietà unicamente in favore del dante causa.