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Trasferimento dell’azienda in crisi e rapporti con i dipendenti

L’art. 2112 c.c., riguardante il mantenimento dei diritti dei lavoratori interessati da trasferimenti aziendali, trova applica­zione anche in caso di procedura concorsuale, salvo che ricorrano le specifiche ipotesi di deroga previste da alcune norme speciali.

L’art. 191 del D.Lgs. 14/2019 stabilisce, infatti, che al trasferimento di azienda nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d’azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applica, tra l’altro, l’art. 47 della L. 428/1990 – relativo all proce­du­ra obbli­ga­toria di con­sultazione sindacale preventiva per i trasferi­menti d’azienda in cui sono occupati complessivamente più di 15 lavora­tori dipendenti – che prevede alcuni casi di deroga parziale o totale del predetto art. 2112 del codice civile.

Sotto il primo profilo, l’art. 47, co. 4-bis della L. 428/1990 dispone che nel caso in cui, nel corso della predetta consultazione sindacale, è stato raggiunto un accordo con finalità di salvaguardia dell’occupazione, l’art. 2112 c.c. – fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro – trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei ter­mini e con le limitazioni previsti dall’accordo stesso (da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015), qualora il trasferimento riguardi aziende:

  • per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo con continuità indiretta (art. 84, co. 2, del D.Lgs. 14/2019), con trasferimento di azienda successivo all’apertura del concordato stesso;
  • per le quali vi sia stata l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti aventi carattere non liquidatorio;
  • per le quali è stata disposta l’amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/1999), in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività.

I successivi co. 5 e 5-bis dell’art. 47 della Legge 428/1990 si occupano, invece, del trasferimento d’azienda riguardante le imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. Al ricorrere di tali ipotesi, se – nel corso delle consultazioni sindacali – sono stipulati contratti collettivi  (art. 51 del D.Lgs. 81/2015) con finalità di salvaguardia dell’occupazione in deroga all’ art. 2212, co. 1, 3 e 4, c.c., oppure accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all’art. 2113, ultimo comma, c.c., non si applica l’art. 2112, co. 2, c.c., e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell’azienda.

Il Fondo di Garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’art. 2 della L. 297/1982, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente: i crediti per TFR e di cui all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 80/1992 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’art. 84, co. 5, del D.Lgs. 14/2019, in sede di concordato preventivo.

I lavoratori che comunque non passano alle dipendenze dell’affit­tua­rio, dell’acquirente o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni da costoro effettuate entro un anno dal trasferimento, ovvero nel maggior periodo stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti di tali lavoratori, che vengano assunti dall’affittuario, dall’acquirente o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d’azienda, non trova applica­zio­ne l’art. 2112 c.c. (art. 47, co. 6, della L. 428/1990).